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Il paesaggio come bene comune? Un significativo passo verso un’idea di giustizia

Il tema dei beni comuni, ossia quei beni che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona umana , attualmente è ormai al centro di una discussione vivace e appassionata che coinvolge i singoli cittadini e le cittadine che faticano a reperire soluzioni concrete ai problemi che la crisi economica quotidianamente pone.

Come ci ricorda Maria Rosaria Marella, “i processi di privatizzazione imposti dal progressivo smantellamento dello stato sociale e delle politiche neoliberiste hanno accresciuto enormemente l’interesse per i beni comuni e per la loro difesa e, anche alla luce di questa considerazione, non ci sorprende assistere ad una progressiva sensibilizzazione verso il tema dei beni comuni che vede protagonisti gruppi di cittadine e cittadini, esasperati dall’inerzia di istituzioni pubbliche e classi politiche.

Si pensi, infatti, alle numerose iniziative quali ad esempio il referendum del 2011 contro la privatizzazione dell’acqua piuttosto che l’occupazione del Teatro Valle di Roma, volta a salvaguardare il carattere pubblico di tale bene e a denunciare la situazione di stallo e disinteresse in cui versa la cultura italiana, ma anche il recente proliferare di regolamenti comunali nei quali si prevede la cooperazione e la sinergia fra l’Amministrazione pubblica e la collettività.

Ecco che si fa sempre più forte la voglia di prendersi cura dei beni comuni, perché sempre maggiore è la voglia di liberarsi dall’individualismo proprietario, per costruire invece forme inclusive di relazione e appartenenza.

Ne deriva che la locuzione beni comuni spesso viene concepita come una metonimia , che allude, non tanto ai singoli beni , quanto ad un sistema istituzionale che affermandosi tra pubblico e privato , scrive Albanese , “aspira a costruire un rinnovato circuito democratico: un pubblico non statalistico ed un privato liberato dall’individualismo possessivo”.

In un contesto , come quello attuale, cosa significa quindi affermare che anche il paesaggio sia un bene comune?

Come sappiamo quando si parla di ambiente e di paesaggio, il nostro pensiero va all’articolo 9 della Nostra Costituzione :

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” norma definita a carattere dinamico in quanto risulta un ponte fra passato e futuro, a tutela delle generazioni future.

Includere il paesaggio nella vasta area dei beni comuni significa sicuramente ricercare pratiche “virtuose” da mettere in atto per l’organizzazione del territorio, ma anche e soprattutto incidere, sui diritti e sui doveri connessi alla cittadinanza attiva.

Significa prendere consapevolezza di un visione globale di insieme, di un vero proprio “noi” e mettere da parte gli “io” individualistici ed ipertrofici.

Significa anche capire l’importanza del piccolo gesto di cura, che concorre a mantenere e a preservare il sistema globale.

Ma facciamo un passo indietro. Innanzitutto bisogna chiarire che cosa sia il paesaggio. Infatti oggi giorno sentiamo parlare spesso di paesaggio, ne diamo per scontato il suo significato , ma nella pratica la verità è che facciamo fatica a darne una definizione.

Infatti c’è chi intende il paesaggio in senso prettamente estetico, equiparandolo alla veduta, a ciò che guardiamo; ma questa risulta essere una definizione troppo semplicistica. E’ necessaria, invece, una definizione operativa di paesaggio , come luogo di interventi, di interazioni, di relazione e che tenga di conto di tutte le sue molteplici accezioni.

E così il paesaggio è un concetto che contiene dentro di sé molteplici significati differenti e trova quindi la sua collocazione in varie e diverse discipline, quali la filosofia, per la sua relazione con la natura, l’etica , in quanto attiene ai nostri comportamenti, al sociale poiché si riferisce alla comunità, ed infine anche alla politica quale spazio di coinvolgimento diretto, all’interno del quale le persone possono dialogare ed interloquire, in quanto interessate ad esso.

E necessario, quindi, de estetizzare il paesaggio, in quanto non è solo ciò che guardiamo, ma è ciò che ci guarda e ci dà vita , non a caso Settis lo definisce come il volto della società.

Questo perché vi è una relazione inscindibile che lega il paesaggio alla sua comunità di riferimento e che si intreccia anche con la qualità della vita di ciascuna e ciascuno di noi.

Il paesaggio, infatti non può essere paragonato ad un ‘opera d’arte in cui il nostro ruolo si limita a quello di attente osservatrici e attenti osservatori; noi viviamo il paesaggio, lo attraversiamo e abbiamo così il potere di modificarlo in positivo ( contribuendo alla sua crescita e conservazione) e in negativo ( contribuendo invece alla sua distruzione, demolizione e cementificazione) .Per questo l’archeologo e storico italiano Salvatore Settis ci suggerisce di pensare al paesaggio come “ un teatro della democrazia” che incarna i valori collettivi ed è legato alla dimensione sociale e comunitaria della cittadinanza e non può quindi essere ridotto ad un mosaico di interessi utilitaristici individuali, molto spesso in contrasto fra di loro.

La Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ,il cui obiettivo è quello promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea, intende il paesaggio come “ spazio di vita”, attribuendo un ruolo fondamentale alla popolazione che si interroga e decide su come partecipare alla sua cura, conservazione e trasformazione.

Tali responsabilità richiamano quindi la necessità di un ‘azione collettiva di riappropriazione , di riconquista di un pieno diritto di cittadinanza. Ed è’ proprio l’accento sul ruolo rivestito dalla collettività per la gestione, fruizione e conservazione del paesaggio che giustifica la sua collocazione all’interno della vasta aerea dei beni comuni.

In questo contesto suscita grande importanza la recentissima sentenza riguardante la Via Appia, la Regina Viarum, la via romana per eccellenza. La pronuncia della Corte Costituzionale fa riferimento al Parco regionale della Via Appia , ossia l’area della Regione Lazio che, a seguito dell’ampliamento dell’ottobre 2018, risulta essere di circa 4.580 ettari.

Che cosa ha stabilito la Corte Costituzionale in merito all’ampliamento del Parco regionale della Via Appia?
Con la Sentenza n. 276 depositata il 21 dicembre 2020, la Corte ha dichiarando infondati i dubbi del Tar Lazio sull’articolo 7 della legge regionale n.7/2018, definendo legittimo lo stop del progetto edilizio precedentemente approvato dal comune di Marino e dalla Regione stessa.
La Consulta ha quindi respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito di un giudizio promosso da alcune società contro il Comune di Marino e la Regione Lazio per l’annullamento degli atti che, sulla base della citata disposizione regionale, avevano archiviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale e negato il permesso di costruire.

La Corte ha rigettato con forza la tesi del Tar – secondo cui un’area avente pregio ambientale non potrebbe essere tutelata qualora sia interessata da un progetto edificatorio previsto in uno strumento urbanistico attuativo già approvato – affermando che così si finisce per attribuire alla pianificazione urbanistica un valore preclusivo del pieno dispiegarsi della tutela ambientale mentre ciò contraddice la funzione stessa dei vincoli preordinati a questa finalità.

Ma vi è di più. La sentenza, dopo aver richiamato i precedenti costituzionali in tema di limiti al diritto di proprietà, ribadisce che i vincoli finalizzati alla tutela ambientale (in senso lato) non hanno carattere espropriativo e non ricadono perciò nell’ambito di applicazione del terzo comma dell’articolo 42 della Costituzione.
Si tratta, infatti, di limitazioni inerenti intrinsecamente al bene, in ragione di caratteri suoi propri, e vanno pertanto ricondotte a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 42 della Costituzione. E ciò si applica anche nel caso in cui il vincolo investa beni compresi in uno strumento urbanistico attuativo.

Alla luce di quanto sopra, la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale , risulta di grande interesse non solo per il caso di specie, ma anche e soprattutto per il suo chiaro indirizzo di tutela e cura del nostro paesaggio. Proprio quel paesaggio, spesso demolito da politiche edificatorie sfrenate e malsane che vedono il dilagare di stili di vita pesantemente individualistici e competitivi ed un simmetrico indebolimento dell’asse valoriale basata sulla solidarietà̀ come elemento fondante delle relazioni.

La recente sentenza ha infatti tutelato un patrimonio pubblico a rischio, difendendo un diritto della comunità contro gli interessi speculativi di pochi.

Ecco che così il nostro paesaggio si presta per essere ricondotto all’interno della categoria dei beni comuni , configurandosi quale bene da tutelare e proteggere per il suo patrimonio culturale e naturale, ed idoneo pertanto a garantire il benessere della comunità attraverso il potenziamento di una urbanizzazione inclusiva e sostenibile.

Avv. Annamaria Del Chicca

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